sabato 12 febbraio 2022

NOTA DELL'INPS - CISOA - I CONTRIBUTI VANNO PAGATI ENTRO IL 16 FEBBRAIO 2022


A quanto leggiamo sulla pagina web pescinrete, allorché era stato annunciato che la CISOA sarebbe stata estesa alla pesca, oltre che nel settore agricolo, la riforma aveva ottenuto il plauso dell’Alleanza delle Cooperative, ma sembra che le aspettative siano invece state tradite. 

Il motivo principale per il quale la CISOA probabilmente verrebbe tirata in causa sarebbero i periodi di fermi pesca ma per il momento sembra che proprio per questa criticità non sia invece attivabile.

Tra l’altro i contributi andrebbero elargiti in base alle tariffe versate dagli operai agricoli a tempo indeterminato senza tenere minimamente da conto i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative.

Una nota dell’INPS ha ribadito l’assenza di un ammortizzatore sociale organizzato per il settore della pesca che possa garantire un contributo ai lavoratori del settore nei periodi di sospensione obbligatoria. La nota, uscita il giorno 10 febbraio, impone il pagamento dei contributi per la CISOA entro il 16 dello stesso mese. Un contributo che andrebbe pagato ben sapendo che questo strumento di sostegno al reddito ora non può essere utilizzato.

L’ Alleanza delle Cooperative ha deciso di chiedere il rinvio dell’entrata in vigore della riforma almeno fino a quando non saranno definiti gli aspetti in cui il contributo deve essere applicato. Si auspica che si possa convocare un tavolo  urgente in modo da rivedere la materia. 

Messaggio n° 637 del 09-02-2022

Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.lgs n. 148/2015. Aspetti contributivi

L’articolo 1, comma 217, della legge di Bilancio 2022 ha esteso - a decorrere dal 1° gennaio 2022 - i trattamenti di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA) ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.

Tali trattamenti possono essere riconosciuti solo per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio dell’attività di pesca.

In mancanza di espressa disposizione, la contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale in argomento è quella dovuta per gli operai agricoli a tempo indeterminato.


Nessun commento:

Posta un commento