lunedì 31 gennaio 2022

LA FORMAZIONE DEI MARINAI È FONDAMENTALE PER LA SICUREZZA

Tutt’ora Il settore della pesca, nell’ambito degli aspetti relativi alla sicurezza del lavoratori, viene disciplinato dal D.Lgs nr 298 del 17 Agosto 1999 per quanto riguarda le prescrizioni minime di sicurezza, dal dal D.Lgs. n. 271/1999 che disciplina la sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi e dal testo unico sulla Sicurezza  sul lavoro D.Lgs. 81/2008. 

Il contesto in cui i pescatori operano fa sì che l’ambiente di lavoro all’interno del quale si muovono sia completamente diverso da qualsiasi altro ambiente di lavoro e necessita di norme adeguate e di direttive specifiche per quanto riguarda il tema sicurezza.

Le condizioni in cui gli operatori si muovono, mutano a seconda delle condizioni atmosferiche e meteomarine, quindi i presidi per la salvaguardia degli operatori del settore devono essere studiati espressamente per questo mutevole e particolare ambiente di lavoro.

Per quanto riguarda gli obblighi, le responsabilità del loro rispetto cadono sull’armatore e sul comandante.


Le misure di sicurezza da adottare non sono uguali per tutte le unità da pesca ma cambiano se la progettazione e costruzione del mezzo risalgono a prima o dopo l’entrata in vigore della normativa. Quindi misure di prevenzione, tutela dei lavoratori, obblighi e dotazioni di bordo di salvataggio e di sicurezza non sono identiche per i due ambiti.

Un tema su cui gli armatori sono tutti d’accordo è la necessità di dover fare formazione al personale, compito dello stesso armatore.

I marinai devono essere addestrati per poter fare fronte a qualsiasi emergenza, per la tutela della sicurezza e della salute a bordo, per cui devono essere preparati alla lotta agli incendi, all’utilizzo corretto dei mezzi di salvataggio e per la sopravvivenza, devono conoscere le manovre di primo soccorso e avere le conoscenze adeguate di assistenza medica a bordo. Devono conoscere i metodi di segnalazione oltre che l’utilizzo delle apparecchiature di trazione e di bordo.

La formazione deve essere impartita a un marinaio non appena si imbarca o si trasferisce o quando gli vengono affidate mansioni diverse, non da ultimo quando sono introdotte nuove attrezzature. La formazione deve essere ripetuta con periodicità sia dall’armatore che attraverso corsi promossi da Enti convenzionati o dal Ministero.


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