mercoledì 17 dicembre 2014

1.500 EURO DI MULTA AD UN 40 ENNE CHE TRASPORTAVA VONGOLE VERACI


Continuano in prossimità delle festività natalizie anche i controlli da parte dei Carabinieri della Motovedetta della Compagnia Carabinieri di Chioggia che nel corso DI UN SERVIZIO DI POLIZIA FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRASPORTO E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI ITTICI DI DUBBIA PROVENIENZA, IN LOCALITA’ SANT’ANNA DI CHIOGGIA, LUNGO LA SS 309 ROMEA PROCEDEVANO AL CONTROLLO di una autovettura condotta da un quarantenne residente nella riviera del Brenta e nel bagagliaio del mezzo venivano rinvenute 16 CESTE CONTENENTI VONGOLE VERACI DELLA SPECIE “TAPES PHILIPPINARUM” PER COMPLESSIVI KG.400, del valore commerciale di euro 1.500, SPROVVISTE DEL PREVISTO DOCUMENTO SANITARIO DI REGISTRAZIONE MOLLUSCHI BIVALVI VIVI (D.D.R.). Il conducente veniva contravvenzionato e i molluschi rigettati in mare. SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PARI A € 2.000 e SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PARI A € 774,00, PERCHÉ TRASPORTAVA, CON IL PREDETTO VEICOLO, VONGOLE VERACI, SPROVVISTO DI REGISTRAZIONE SANITARIA Nottata odierna, in Chioggia medesimi militari, nel corso di un servizio finalizzato alla verifica della corretta compilazione dei documenti di bordo relativi alle catture effettuate ed alla tracciabilità di filiera dei prodotti ittici pescati, procedevano ad ispezionare alcuni pescherecci all’atto dell’attracco in banchina presso il mercato ittico all’ingrosso di Chioggia per lo scarico del pesce accertando che per un peschereccio il proprietario e conducente chioggiotto non aveva compilato il giornale di pesca relativo alle catture effettuate e veniva sanzionato per la violazione di cui agli artt. 14 Reg. CE 1224/2009 e art.33 Reg. CE 404/2011, con sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.000, ai sensi dell’art.11 punto 2 del D. Lgs.9 gennaio 2012 nr.4, assegnati 3 punti (di penalizzazione); per altro peschereccio sempre condotto da un chioggiotto veniva contestata la violazione di cui all’art. 18 del Reg. Ce 178/2002 con sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.500 ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. nr.190/2005 , perché non disponeva di un adeguato sistema di rintracciabilità, i documenti sanitari emessi (DDR) relativi alla pesca dei molluschi e dei pettinidi, non risultavano trascritti sul registro di carico/scarico

Nessun commento:

Posta un commento